Lo statuto

Lo statuto

Domande frequenti

Lo statuto

Art. 1

L’A.I.A.T. – Associazione Italiana Avvocati Tennisti – A.S.D. è stata costituita a norma dell’artt. 36 e seguenti del codice civile in data 8 settembre 1976. La sua durata è illimitata. E’ un ente associativo ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e si è uniformato ai commi 17 e 18 dell’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni. L’A.I.A.T. è retta dal presente Statuto che si conforma ai principi di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti gli associati in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. I suoi colori sociali sono il giallo ed il rosso. L’Associazione ha sede legale in Palermo e sede amministrativa presso il domicilio del Presidente pro tempore.

Art. 2

L’A.I.A.T. ha lo scopo di promuovere con finalità ricreative, sportive e per la tutela della salute, la pratica del Tennis secondo le regole di gioco del tennis previste dalla FIT. Il sodalizio non ha fini di lucro ed i proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forme indirette. L’Associazione si mantiene estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale. Rientra nei suoi compiti l’organizzazione di convegni di diritto ed altre attività con fini sociali e culturali.

Art. 3 – Soci

Possono iscriversi all’Associazione in qualità di soci ordinari i cittadini di nazionalità italiana di buona condotta civile e morale iscritti in uno dei seguenti Albi professionali:

 

  • Avvocati
  • Praticanti Avvocati in possesso di valida autorizzazione al patrocinio
  • Avvocati dello Stato e degli Enti Pubblici
  • Avvocati iscritti nell’Elenco Speciale

 

Possono fare parte dell’Associazione gli Avvocati in pensione.

 

Possono, inoltre, fare parte dell’Associazione, in qualità di soci onorari, persone che per singolari benemerenze verso l’Associazione siano degne di particolare riconoscimento.

Art. 4 – Ammissione

L’ammissione al sodalizio è subordinata:

 

  • alla presentazione della domanda da parte dell’aspirante socio
  • al suo impegno al pagamento della quota di iscrizione ove richiesta e delle successive quote periodiche di associazione
  • alla sua dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e delle norme ulteriori eventualmente emanate dal Consiglio Direttivo a norma di Statuto

Art. 5 – Cessazione di appartenenza

La qualifica di socio si perde a seguito di:

 

  • dimissioni presentate per iscritto
  • morosità protratta per un intero anno e dopo un inutile sollecito scritto effettuato dal Tesoriere
  • perdita dei requisiti di cui all’art. 3
  • radiazione deliberata dagli organi dell’Associazione, che verrà pronunziata dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto all’interessato

Art. 6 – Organi dell’associazione

Organi dell’A.I.A.T. sono:

 

  • l’Assemblea Generale
  • il Presidente
  • il Consiglio Direttivo
  • il Collegio dei Probiviri
  • il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7 – Assemblea generale

L’Assemblea Generale è composta dai Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali e dai Soci onorari. La partecipazione può avvenire per delega altro socio, con il limite di due deleghe per ogni socio.

 

L’Assemblea generale ordinaria, convocata dal Presidente una volta ogni anno, in occasione dello svolgimento dei Campionati Nazionali, si riunisce per l’approvazione del bilancio consuntivo, per la discussione dell’attività sociale svolta e per la programmazione di quella futura, secondo i punti previsti dall’ordine del giorno. Elegge, alle scadenze statutarie o, comunque, quando ve ne sia necessità per dimissioni o impossibilità di funzionamento, gli altri organi sociali con le modalità più avanti indicate.

 

L’Assemblea Generale è, inoltre, convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga opportuno, o quando ne sia richiesto con espressa indicazione dei motivi da un numero di soci aventi diritto al voto, non inferiore ad un decimo del totale.

 

La convocazione dell’Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, con indicazione del relativo “ordine del giorno”, sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito web e comunicazione via mail, o altro mezzo equivalente, da spedire ai soci almeno venti giorni prima della data fissata per il suo svolgimento.

 

L’Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, è valida, in prima convocazione, qualora sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione (anche nella stessa giornata) qualunque sia il numero dei presenti. In apertura dei lavori, l’Assemblea nomina il suo Presidente, che a sua volta designerà fra i presenti un segretario per la redazione del verbale e due scrutatori per il controllo dei voti. Il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita e dirige lo svolgimento dei lavori, verificando, sulla base dei dati fornitigli dal Consiglio Direttivo o dal Tesoriere, la sussistenza del diritto di intervento e di elettorato attivo e passivo. Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti e sono descritte, in forma essenziale ma completa, nel verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, sarà fornito in copia ad ogni socio che ne faccia richiesta.

Art. 8 – Eleggibilità e incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto soci in regola con il versamento della quota annuale. Le cariche e gli incarichi sono assolutamente onorari ed hanno la durata prevista dallo Statuto. Il Presidente, i Consiglieri, i Revisori ed i Probiviri non possono durare in carica per più di due mandati quadriennali consecutivi.

Art. 9 – Consiglio direttivo

Il Consiglio è composto dal Presidente e da dieci Consiglieri e dura in carica per quattro anni. L’Assemblea elegge separatamente il Presidente ed otto Consiglieri scelti liberamente tra i soci. Il Presidente eletto coopterà nel Consiglio Direttivo, in occasione della prima riunione dello stesso, altri due soci da lui designati. Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo nomina nel suo interno un Vice-Presidente ed attribuisce (eventualmente all’esterno) gli incarichi di:

 

  • addetto all’attività internazionale
  • addetto all’attività dei veterani
  • addetto all’attività dei familiari
  • addetto stampa
  • addetto ai rapporti con i fiduciari
  • presidente e componenti della commissione tecnica

 

Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione, per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2. Esso si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque Consiglieri. Per la validità della riunione e delle relative deliberazioni, è richiesta la presenza di almeno cinque Consiglieri oltre il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale la deliberazione per la quale ha votato il Presidente nelle votazioni palesi. In particolare, il Consiglio Direttivo:

 

  • compila il conto consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci
  • amministra il patrimonio dell’Associazione
  • redige e controlla, mediante il Tesoriere, la contabilità del sodalizio
  • adotta i provvedimenti disciplinari deliberati dal Collegio dei Probiviri
  • fissa le quote sociali annuali
  • approva il programma delle manifestazioni da organizzare da parte dell’Associazione e ne cura lo svolgimento
  • cura la pubblicazione, se possibile, di un periodico informativo da distribuire ai soci
  • comunica ai soci morosi, tramite il Tesoriere, l’avvenuta escussione automatica, decorso il termine di cui all’art. 5 lettera b)

Art. 10 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del sodalizio; firma gli atti ed assume i provvedimenti con potestà di delega; coordina le norme per il regolare funzionamento dell’attività sociale; adotta tutti i provvedimenti a carattere d’urgenza, con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.

 

Nomina, nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo, il Segretario ed il Tesoriere, con il potere di sostituirli ove ne ravveda la necessità.

Art. 11 – Vice presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso.

Art. 12 – Revisori

Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate dal Collegio dei Revisori, eletto dall’Assemblea Generale per il periodo di quattro anni. Esso è composto di tre membri e nel corso della sua prima riunione elegge il proprio Presidente.

 

La carica di revisore è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

 

Il Collegio dei Revisori, ove rilevi irregolarità amministrative, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti. Espone all’Assemblea Generale le sue eventuali osservazioni in ordine al bilancio annuale presentato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Patrimonio e bilancio

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote annuali versate dai soci e da tutti i beni che, a qualsiasi titolo, siano pervenuti all’Associazione.

 

Il bilancio consuntivo annuale è distinto in situazione patrimoniale e rendiconto di gestione, e viene presentato all’approvazione dell’Assemblea accompagnato dall’eventuale relazione e dalle eventuali osservazioni del Collegio dei Revisori.

 

L’anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 14 – Procedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo, su motivato parere del Collegio dei Probiviri, può adottare, nei confronti dei soci responsabili di infrazioni disciplinari, i seguenti provvedimenti:

 

  • ammonizione verbale o scritta
  • sospensione a termine
  • radiazione

Art. 15 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale per il periodo di quattro anni. La carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge il proprio Presidente nel corso della prima seduta plenaria.

 

Esso ha il compito di istruire e dirimere, senza formalità di rito e nello spirito dell’amichevole composizione, le vertenze tra i soci ed il Consiglio Direttivo e quelle dei soci tra loro, e di proporre motivatamente al Consiglio Direttivo l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del singolo socio.

 

Nei casi in cui il Consiglio Direttivo, o alcuno dei suoi membri, sia direttamente interessato dalla vertenza, il potere disciplinare compete al Collegio dei Probiviri, che decide con le modalità di cui innanzi.

Art. 16 – Modifiche allo statuto

Lo Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea generale, a maggioranza dei votanti, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

Art. 17 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato soltanto dall’Assemblea Generale straordinaria e viene deciso soltanto con la maggioranza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Art. 18 – Sezioni circondariali

I soci A.I.A.T. possono costituire sezioni dell’Associazione in tutte le città sedi di Tribunale. Il Consiglio Direttivo dell’A.I.A.T. procede alla nomina di un proprio fiduciario presso le sezioni già costituite, su indicazione delle sezioni stesse. Dove la sezione non sia costituita, il Consiglio Direttivo potrà nominare un proprio fiduciario. Il fiduciario ha la rappresentanza della sezione nei confronti delle altre sezioni e degli Organi Nazionali e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha designato, salvo riconferme. Egli ha il compito:

 

  • di organizzare e promuovere in sede locale l’attività istituzionale dell’A.I.A.T.
  • di acquisire nuove iscrizioni e di adoperarsi per il puntuale versamento all’A.I.A.T. della quota sociale da parte degli iscritti del circondario.
  • di collaborare con il Consiglio Direttivo A.I.A.T, attraverso l’addetto ai rapporti con i fiduciari, per il raggiungimento di specifici obiettivi in sede locale.